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| Art. 14. Norme transitorie. | ||
1. |
La
qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge: a) siano titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di estetista ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, art. 1 come sostituito dalla legge n. 1142/1970, art. 1; b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) e siano in possesso della qualificazione professionale di cui alla legge n. 1142/1970, art. 2; c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a). |
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2. |
Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1, è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1. | |
3. |
La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui al comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore ai tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione . | |
4. |
Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ivi indicati, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare su domanda, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari, della durata di duecentotrenta ore istituiti o autorizzati dalla Regione con le modalità di cui all'art. 11, al termine dei quali è rilasciato un apposito attestato di frequenza. Il possesso dei requisiti necessari per frequentare tali corsi viene accertato dalle Commissioni provinciali per l'artigianato. | |
5. |
La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita, previo superamento dell'esame di cui all'art. 11, comma 4, da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, dimostrino di aver frequentato un corso professionale della durata triennale presso scuole professionali per estetiste ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, art. 28 (coordinamento redazionale), a condizione che i programmi e la durata in ore dei corsi, debitamente documentati dalle scuole professionali, siano conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a). | |
6. |
Gli allievi che abbiano conseguito l'attestato di frequenza biennale a seguito di un corso della durata di novecento ore annue frequentate presso una scuola professionale per estetista, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, possono sostenere dinanzi alle Commissioni esaminatrici di cui all'art. 11, comma 4, le prove d'esame valide per il rilascio dell'attestato di qualifica di cui alla legge n. 845/1978, art. 14, comma 2; gli stessi soggetti conseguono la qualificazione professionale di estetista previo svolgimento del corso di specializzazione della durata di novecento ore ed a seguito del superamento dell'esame teorico pratico. | |
7. |
I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e limitatamente alla durata di un anno, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, art. 1, come sostituito dalla legge n. 1142/1970, art. 1, e che intendano conseguire la qualificazione professionale d'estetista, sono tenuti a frequentare un corso di riqualificazione professionale della durata di cinquecentocinquanta ore istituito od autorizzato dalla Regione e dovranno sostenere l'esame teorico pratico di cui all'art. 11, comma 4. | |
| 8. |
Fino a quando i Comuni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 5, spetta alle Commissioni provinciali per l'artigianato l'accertamento dei requisiti della qualificazione professionale di estetista. | |
| Art. 15. - Attività di estetista parrucchiere. | ||
| 1. |
L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dalla legge n. 443/1985, art. 3, comma 2. In tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. | |
| 2. |
I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. | |
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Allegato
A. Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (art. 2). •Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni). •Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a quattro milliampere (mA). •Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro. •Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera. •Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità. •Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole. •Lampade abbronzanti UV-A. •Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR). •Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera. •Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera. •Scaldacera per cerette. •Rulli elettrici e manuali. •Vibratori elettrici oscillanti. •Attrezzi per ginnastica estetica. •Attrezzature per manicure e pedicure. •Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale. •Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera. •Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti. •Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti. •Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza). •Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati. •Depilatori elettrici ed elettronici. •Apparecchi per massaggi subacquei. •Apparecchi per presso massaggio. •Elettrostimolatore ad impulsi. •Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera. •Laser estetico. •Saune. |
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